Alimentazione

Per sicurezza degli alimenti, anche detta Food Security, si intende la possibilità di garantire in modo costante e generalizzato acqua ed alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico di cui l’organismo necessita per la sopravvivenza e la vita, in adeguate condizioni igieniche.
I requisiti di igiene e salubrità degli alimenti devono essere rispettati dalla fase della produzione, alla trasformazione, nonché alla distribuzione così da garantire l’assenza di contaminazioni che possano esporre i consumatori al rischio di intossicazioni alimentari.
La normativa negli ultimi anni si presenta estremamente attenta in questo settore anche in virtù della particolare attenzione posta su questo piano dalla comunità europea. La normativa di riferimento è infatti rappresentata dal Regolamento CE 178/2002 che enuncia i principi fondamentali della nuova legislazione alimentare istituendo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).
Uno dei principali aspetti introdotti dal suddetto regolamento è proprio la “tracciabilità” degli alimenti durante le varie fasi delle filiera produttiva, tale per cui si renda effettivamente possibile tutelare il consumatore in caso di emergenze su alcuni prodotti e sia quindi possibile ritirare alcuni lotti dal commercio .
Proprio al fine di istituire una forma di comunicazione univoca tra le autorità che gestiscono, all’interno dei vari paesi europei, il settore alimentare è stato introdotto il Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) che rappresenta uno strumento per lo scambio di informazioni rilevanti adottate in risposta ad un rischio alimentare.

Etichette dei Prodotti
Uno degli aspetti di maggiore interesse in merito al tema della sicurezza alimentare passa inevitabilmente per l’informazione del consumatore che deve conoscere e poter comprendere le etichette che si trova di fronte nel momento in cui voglia acquistare un prodotto. Infatti è soltanto attraverso la conoscenza degli ingredienti che si trovano all’interno di un prodotto, nonché dell’origine degli stessi che il consumatore potrà effettuare delle scelte consapevoli.
L’etichettatura dei prodotti alimentari infatti è “l’insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, fascette, anelli legati al prodotto medesimo o su documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”.
In questo caso occorre quindi richiamare l’art.3 del D.lgs 109/1992 che stabilisce che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
> denominazione di vendita;
> elenco degli ingredienti;
> quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, quantità nominale;
> termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, data di scadenza;
> nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;
> sede dello stabilimento di produzione o confezionamento;
> titolo alcolemico per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1.2 % in volume;
> dicitura che consenta di individuare il lotto di appartenenza;
> modalità di conservazione e di utilizzazione se necessario;
> istruzioni per l’uso, ove necessario:
> luogo di origine e provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente.
L’indicazione della denominazione di vendita, del nome, della ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE sono obbligatorie in assoluto.
Nel 2011 è entrato in vigore un Regolamento europeo che va ad ampliare il regime di informazioni sugli alimenti per i consumatori, che prevede fra le altre cose, anche l’obbligo di inserimento della tabella nutrizionale, l’obbligo di evidenziazione degli allergeni, indicazione d’origine alle carne fresche e congelate suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate, dimensioni minime per i caratteri dell’etichetta.
Si precisa che nel caso di problematiche inerenti l’etichettatura di un prodotto alimentare si potrebbe chiedere l’intervento, oltre che dell’associazione dei consumatori, della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, dei Nas.
IL LATTE
Occorre in primo luogo precisare che con questa parola si fa riferimento al prodotto della mungitura delle mucche, qualora venga ottenuto dalla mungitura di altri animali deve essere esplicitamente richiamato in etichetta.
Le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire in etichetta sono:
-il trattamento effettuato, ovvero esplicitamente in etichetta sarà riportato latte crudo, latte fresco pastorizzato, latte uth a lunga conservazione etc…
-data del trattamento;
-temperatura di conservazione;
-data di scadenza o termine minimo di conservazione
-quantità.
L’etichetta deve inoltre riportare l’indicazione della provenienza del latte o della zona di mungitura tale per cui l’origine deve poter essere tracciata.
Per quanto riguarda invece le tipologie di latte che possono trovarsi sul mercato occorre differenziare tra
– latte intero in cui la materia grassa sia uguale o superiore a 3.5%;
– latte parzialmente scremato in cui la materia grassa varia tra l’1.50% e l’1.80%;
– latte scremato in cui la materia grassa non superi lo 0.30%.
I PRODOTTI BIOLOGICI
La sempre maggiore attenzione verso prodotti alimentari di qualità comporta un sempre crescente interesse verso i prodotti biologici.
La coltivazione biologica presuppone l’utilizzo esclusivamente di prodotti naturali non consentendo l’utilizzo di concimi, insetticidi pesticidi di origine chimica.
L’origine biologica del prodotto si evince dall’etichetta, infatti i termini che fanno riferimento al mondo biologico non possono essere utilizzati nell’etichettatura dei prodotti che non soddisfano le previsioni del regolamento 834/2007.
L’etichettatura dei prodotti biologici deve riportare:
Nome e indirizzo dell’operatore;
nome del prodotto accompagnato o da un riferimento al metodo di produzione biologico nella denominazione di vendita o da un riferimento al metodo di produzione biologico solo nell’elenco degli ingredienti o da un riferimento al medo di produzione biologico nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, per i prodotti in cui l’ingrediente principale sia un prodotto della caccia o della pesca;
numero di codice attribuito dagli stati della CE, dell’organismo di controllo cui è soggetto produttore o ‘operatore che ha effettuato l’ultima trasformazione
logo europeo che deve essere apposto esclusivamente sui prodotti confezionati ed etichettati che contengono una percentuale di prodotto di origine agricola biologica di almeno il 95%.
La dizione “Agricoltura UE” può essere apposta esclusivamente per gli alimenti le cui componenti siano integralmente di origine comunitaria, in caso contrario l’etichetta dovrà riportare la dicitura “Agricoltura non UE”.
Per quanto riguarda la possibilità di informazione in merito ai sistemi di controllo, sul sito www.sinab.it per l’Italia, si può rinvenire l’elenco di soggetti che se ne occupano, debitamente autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole.
In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Federconsumatori più vicine a Voi per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.