previdenza

Il progressivo aumento della vita media legato al rallentamento della crescita economica ha comportato l’innalzamento dell’età richiesta per andare in pensione e dell’anzianità contributiva minima.
Oggi l’importo della pensione viene calcolato sull’ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa e non sulle ultime retribuzioni percepite, sulla crescita del PIL, sulla speranza di vita (durata media del periodo di pagamento della pensione).
Queste modifiche comporteranno purtroppo un abbassamento generale delle pensioni nel futuro per questo oggi molto spesso si aderisce alle forme di previdenza complementare.
Sostanzialmente la previdenza complementare è una forma di risparmio che si realizza mediante l’accantonamento di somme di risparmio al fine di vedersi riconoscere una pensione che andrà ad aggiungersi alla previdenza obbligatoria.
La previdenza complementare è affidata a forme pensionistiche che raccolgono il risparmio previdenziale che poi andrà a formare la pensione complementare.

Esistono varie tipologie di pensioni integrative:
I Fondi pensione aperti: istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare.
Fondi pensione negoziali: vengono istituiti nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale dai rappresentati dei lavoratori.
Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)istituiti dalle imprese di assicurazione
Fondi pensione preesistenti: esistevano già prima del D.Lgs 124/1993 che disciplina per la prima volta la previdenza complementare.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti questi possono aderire mediante adesione collettiva qualora il contratto di lavoro renda possibile l’adesione ad un fondo pensione di riferimento.
In questo caso anche il datore di lavoro verserà il relativo contributo alla forma pensionistica complementare prevista.

Prima dell’adesione alle forme pensionistiche complementari dovranno essere visionate e quindi mostrate da parte della compagnia che propone la sottoscrizione:
la NOTA INFORMATIVA in cui verranno spiegate le caratteristiche particolari della forma pensionistica complementare (modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione;
il PROGETTO ESEMPLIFICATIVO STANDARDIZZATO: che rappresenta una sorta di proiezione della pensione complementare che dovrebbe maturare calcolata secondo alcune ipotesi relative all’ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione alla forma pensionistica ed ai rendimenti;
lo STATUTO: se si tratta di un fondo pensione negoziale o di un fondo pensione preesistente, il REGOLAMENTO se si tratta di un fondo pensione aperto, IL REGOLAMENTO E LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO se si tratta di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo.
La contribuzione è formata, a seconda dei casi, da
LAVORATORE DIPENDENTE SCEGLIENDO UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE AD ADESIONE COLLETTIVA
– contributo del lavoratore la cui quota è stabilita del CCNL di riferimento;
– una quota del TFR futuro, ovvero quello che maturerà a seguito dell’adesione alla forma pensionistica;
-contributo del datore di lavoro.
LAVORATORE DIPENDENTE CHE SCEGLIE UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE AD ADESIONE INDIVIDUALE:
– contributo individuale;
– quota di TFR futuro, ovvero quello che maturerà a seguito dell’adesione alla forma pensionistica.
LAVORATORE AUTONOMO
– versamento esclusivamente a contributo individuale.
Le opzioni di investimento offrono varie alternative per il versamento dei contributi, ovvero le opzioni di investimento:
AZIONARIE che investono in azioni
BILANCIATE che investono in azioni ed obbligazioni
OBBLIGAZIONARIE che investono principalmente in obbligazioni
GARANTITE che offrono una garanzia di investimento minimo di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi.
Risulta pertanto di fondamentale importanza comprendere che tipologia di strumento si vuole scegliere, conoscendo esattamente i requisiti.
Bisogna tener presente che comunque nell’investire i contributi degli aderenti le società di gestione devono rispettare le regole di prudenza, che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell’investimento.
Durante il periodo di adesione la forma pensionistica complementare ha l’obbligo di inviare con cadenza annuale, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, la comunicazione periodica con le informazioni più importanti (versamenti effettuati, rendimento, costi sostenuti).
Trascorsi due anni dall’adesione si può chiedere il trasferimento della posizione, compreso il maturato, presso un’altra forma pensionistica complementare, senza perdere l’anzianità contributiva.

Vantaggi fiscali:
Contribuzione i soggetti che aderiscono alla previdenza complementare possono dedurre dal reddito complessivo i contributi versati fino ad un determinato limite.
Rendimenti sono tassati all’11% rispetto al 12,5% che si applica alle forme di risparmio finanziario.
Pagamento della pensione complementare l’aliquota per il pagamento della tassazione si riduce all’aumento degli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

CHI VIGILA
Per assicurare il buon andamento del sistema di risparmio previdenziale il legislatore ha istituito la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione www.covip.it che vigila sulla correttezza e trasparenza dell’operato dei gestori delle pensioni complementari. In particolare qualora la compagnia che gestisce la forma pensionistica scelta non risponda entro un tempo ragionevole al reclamo inoltrato è possibile predisporre un esposto ed inoltrarlo alla Covip, che valuta la fondatezza e la rilevanza dei fatti e valuterà la possibilità di intraprendere azioni nei confronti di detti soggetti.
In caso di dubbi o per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Federconsumatori più vicine a Voi per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.