viaggi e turismo
La materia del turismo è stata riordinata dal legislatore con d.lgs. del 23 maggio 2011 n°79, cd. Codice del Turismo. Con il codice il legislatore ha disciplinato le professioni turistiche, le strutture ricettive ed i relativi standards qualitativi, l’impresa turistica, i contributi, le sovvenzioni e le agevolazioni alle quali la stessa può accedere ed infine, i contratti del turismo.
Per ciò che qui interessa, di maggiore utilità pratica, ci occuperemo esclusivamente dei cd. pacchetti turistici e dei contratti di multiproprietà e contratti relativi a vacanze di lungo periodo.
PACCHETTI TURISTICI
Possono essere definiti “pacchetti turistici” quelli venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e composti almeno da due elementi tra: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Diritti del viaggiatore.
Al viaggiatore sono garantiti una serie di diritti informativi al momento della stipula del contratto, prima della conclusione dello stesso e prima della partenza.
Il contratto di vendita del pacchetto turistico deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi.
Al turista deve obbligatoriamente essere rilasciata una copia stipulata e sottoscritta dall’organizzatore (tour operator) o venditore (agenzia di viaggi).
Oltre a chiare e precise informazioni contrattuali, l’intermediario o l’organizzatore, sono vincolati a fornire per iscritto, durante la fase delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, informazioni di carattere generale relative a: le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto; obblighi sanitari; formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Prima dell’inizio del viaggio, il turista deve essere invece informato su orari, località di sosta intermedia e coincidenze; contatti di eventuali rappresentanti dell’organizzatore e dell’ intermediario in loco, nonché contatti di questi ultimi in caso di emergenza; facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione per l’eventualità di annullamento del contratto.
L’organizzatore o l’intermediario possono consegnare al turista anche un opuscolo informativo; in tal caso gli impegni con esso assunti diventano vincolanti per il venditore.
Il turista ha diritto di cedere il proprio contratto nel caso si trovi nell’impossibilità di fruire del pacchetto acquistato, purché lo comunichi all’altra parte almeno quattro giorni prima della partenza.
Non sono ammesse variazioni del prezzo del pacchetto turistico non previste dal contratto ed in ogni caso la revisione al rialzo non può essere superiore al 10% del prezzo totale.
Per ciò che concerne le modifiche contrattuali:
prima della partenza, l’organizzatore e/o l’intermediario devono dare immediato avviso al turista delle modifiche che intendono apportare al contratto e della variazione del prezzo che ne consegue.
Il turista può accettare le modifiche oppure no; in ogni caso deve comunicare la sua scelta entro due giorni lavorativi da quando ha ricevuto la comunicazione.
Nel caso il turista non accetti la proposta di modifica, lo stesso può recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penale;
dopo la partenza, se una parte essenziale dei servizi previsti nel contratto non può essere effettuata, l’organizzatore, senza porre alcun onere a carico del turista, deve predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio o, in ogni caso, rimborsare al turista la differenza tra la prestazione originariamente concordata e quella effettuata.
Se ad esempio l’operatore turistico aumenta il prezzo del pacchetto offerto in vendita di una percentuale superiore al 10% , oppure modifica in modo significativo uno o più elementi del contratto o, ancora, qualora il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto ad usufruire di un pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza aumento di prezzo e, se di qualità inferiore, alla restituzione della differenza.
In alternativa, ha diritto alla restituzione della somma pagata entro 7 giorni dal recesso o dalla cancellazione.
In caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore e dell’intermediario, il turista deve sporgere reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro inviando raccomandata a/r ; ha diritto in ogni caso al risarcimento del danno.
Quest’ultimo si prescrive, con termine che decorre dal momento del rientro dalle vacanze, in un anno, nel caso di danni diversi da quelli alla persona, ed in tre anni, nel caso di danni alla persona (a certe condizioni il contratto può prevedere limitazioni al risarcimento, ma solo per i danni diversi da quelli alla persona).
Il cd. danno da vacanza rovinata, il danno cioè che deriva dal tempo di vacanza trascorso inutilmente e dall’irripetibilità dell’occasione persa, può essere risarcito solo quando l’inadempimento non è di scarsa importanza.
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ E CONTRATTI RELATIVI A VACANZE DI LUNGO PERIODO
I contratti di multiproprietà e i contratti relativi a vacanze di lungo termine sono contratti di durata superiore ad un anno ai sensi dei quali un consumatore acquisisce a titolo oneroso, rispettivamente, il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione (contratti multiproprietà) e il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio (contratti relativi a vacanze di lungo termine), separatamente o unitamente al viaggio a ad altri servizi (vi sono poi i contratti di rivendita e scambio dei diritti acquisiti con tali contratti).
Proprio perché questi contratti sono molto vincolanti per i consumatori, sia in termini di costo sia in termini di durata, il legislatore pone a carico del venditore obblighi molto stringenti.
Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità e deve contenere, per essere valido, una serie di informazioni specifiche relative all’oggetto del contratto, all’identità del venditore, al prezzo, ai servizi offerti ecc. Di particolare importanza sono le informazioni sul diritto di recesso, anch’esse obbligatorie.
Il consumatore che ha diritto di recedere dal contratto nel termine di 14 giorni, gratuitamente e senza addurre alcuna motivazione. Per rendere più “libero” del diritto di recesso, è vietato al venditore ricevere acconti di qualsiasi genere nel periodo dei 14 giorni ed è fatto obbligo al venditore di consegnare all’acquirente un apposito formulario per l’esercizio di tale diritto.
Di particolare importanza è la norma che prevede che in caso di recesso del consumatore dal contratto principale, si risolvono di diritto senza spese anche i contratti accessori (ad es. contratti di finanziamento proposti dallo stesso venditore e stipulati per il pagamento del prezzo del primo contratto).
In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Federconsumatori più vicine a Voi per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.