trasporti

Il contratto di trasporto è regolato dall’art. 1628 c.c. ed è il contratto per cui una parte, il vettore, si obbliga, verso il corrispettivo nei confronti dell’altra a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro.
perché il contratto di trasporto sia valido deve avere determinate caratteristiche imprescindibili:
– un’utilità patrimoniale;
– essere fisicamente possibile;
– essere determinato;
– essere giuridicamente possibile.
L’oggetto del trasporto differenzia la disciplina applicabile (al trasporto di persone sono dedicati gli artt. 1681 e 1682 c.c. al trasporto di cose gli artt. da 1683 a 1702 c.c.).
In tutti i casi di trasporto di persone le obbligazioni del vettore sono di proteggere il viaggiatore, di effettuare il trasporto della persona e di caricare, trasferire e riconsegnare il bagaglio.
L’obbligo del viaggiatore è evidentemente quello di pagare il biglietto e conservare il titolo.
Nel contratto di trasporto di merce, il vettore deve trasferire le cose da un luogo ad un altro e prendere in carico e custodire le cose che gli vengono affidate.

IL TRASPORTO AEREO
ll trasporto aereo rappresenta oggi uno dei settori di maggiore interesse dei consumatori, in quanto esso è divenuto, sia perché gli spostamenti su lunghe distanze sono molto frequenti, sia per le tariffe concorrenziali e sempre più vantaggiose, il mezzo preferito per molti viaggiatori.
Sul biglietto aereo – titolo di viaggio- devono comparire le seguenti informazioni:
– compagnia aerea;
– agenzia mittente;
– nome e cognome passeggero;
– il tragitto;
– il codice di prenotazione;
– la classe di prenotazione ed il prezzo.
Molto spesso oggi ci si trova però di fronte ai cosiddetti biglietti elettronici che sono semplicemente una attestazione della prenotazione e poi in aeroporto, al check-in, viene emessa la vera e propria carta d’imbarco sulla quale devono essere riportati il numero di posto, il gate e l’orario di imbarco.
Per quanto riguarda i voli charter si deve precisare che il viaggiatore ha diritto di conoscere l’identità della compagnia aerea che effettuerà concretamente il volo al momento della prenotazione e qualsiasi successiva modifica deve essergli comunicata tempestivamente.
Qualora il passeggero decida spontaneamente di non volare, il biglietto aereo è sempre, anche se parzialmente, rimborsabile. Ci sono infatti alcune voci in particolare che compongono il costo complessivo del biglietto che devono essere rimborsate. Si tratta in particolare di quelle voci che non coprono direttamente le spese sostenute alla compagnia aerea (diritto di imbarco dei passeggeri, tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio).
In particolare le voci che concorrono alla composizione del prezzo finale sono:
– la tariffa vera e propria: il costo del volo applicato dalla singola compagnia aerea;
– YQ: codice unico per i costi di sicurezza, assicurazione e l’addizionale Fuel Surcharge, che viene applicata qualora si verifichi un eccessivo ed improvviso aumento del prezzo del carburante e varia da un minimo di 32,00 euro ad un massimo di 70,00 euro a tratta;
– IT: diritti di imbarco ovvero i costi che la compagnia aerea versa al gestore dei servizi aeroportuali solo qualora i propri clienti ne usufruiscano, come le operazioni di check-in, di imbarco dei bagagli e dei passeggeri etc… I costi in questo caso variano da aeroporto ad aeroporto ed a seconda delle lunghezze delle tratte, attestandosi da un minimo di € 2,46 ad un massimo di € 8.15;
– VT: corrispettivo per la sicurezza del bagaglio a mano ovvero il costo che la compagnia sostiene per i controlli di sicurezza effettuati sui passeggeri e sul bagaglio a mano, che ammonta a € 1,81;
– EX: corrispettivo per il controllo dei bagagli da stiva, sottoposti ai raggi x per la sicurezza dei passeggeri, che varia da aeroporto ad aeroporto da un minimo di € 1,10 ad un massimo di € 3,77;
– MJ: corrispettivo dovuto per l’assistenza ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta;
– FN: Iva sui diritti aeroportuali;
– XT: codice spesso utilizzato per riassumere tutte le voci di spesa relative alle tasse, quando lo spazio non consente un elenco più dettagliato;
– YR: corrispettivo dovuto per la perdita del biglietto, che varia a seconda delle modalità prescelte e del canale utilizzato (agenzia di viaggi, sito web..);
– HB: addizionale di competenza comunale, del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno, che ammonta ad € 4,50.
Occorre quindi precisare che i diritti aeroportuali, oltre all’addizionale comunale e ministeriale, vanno sempre rimborsati al passeggero che rinuncia al proprio volo, anche quando non abbia diritto, anche in base a particolari condizioni promozionali di vendita del biglietto al rimborso del prezzo della tratta.
Quindi, le voci HB EX VT IT e FN vanno sempre rimborsate.
PROBLEMATICHE CONNESSE AL TRASPORTO AEREO
Overbooking – Negato imbarco per eccesso di prenotazioni
Capita spesso che le compagnie aeree vendano un numero di biglietti superiore all’effettivo numero di posti dell’aereo per assicurarsi che l’aeromobile parta completo.
A parte la possibilità che qualche passeggero rinunci volontariamente al volo in cambio di eventuali benefici si precisa che i passeggeri ai quali venga negato l’imbarco possono optare per le seguenti possibilità:
A. Rimborso del biglietto qualora il viaggio sia divenuto inutile e se necessario volo di ritorno verso il punto di partenza, ed un volo alternativo verso la destinazione finale o ad un volo alternativo in una data successiva di gradimento, con adeguata assistenza fino al volo successivo.
B. Una compensazione pecuniaria che va versata immediatamente di € 1.250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 Km; € 2.400,00 per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e tutte le ltre comprese tra 1500 e 3500 km; € 3.600,00 per tutte le altre tratte residuali.
Tale indennità potrà essere ridotta del 50% qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario che non superi di 2 ore l’orario di arrivo previsto dal volo inizialmente prenotato.
In questi casi la compagnia aerea è tenuta a fornire assistenza e quindi a fornire a titolo gratuito: pasti e bevande in relazione alla durata d’attesa. Nell’eventualità in cui siano necessari uno o più pernottamenti, sistemazioni in albergo e relativo trasporto; 2 chiamate telefoniche o due messaggi fax o posta elettronica.
la compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

Cancellazione Volo
In questo caso ai passeggeri spetta:
1.il rimborso del biglietto entro 7 giorni se il volo non serve più, ed eventualmente, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza iniziale;
2. la stessa compensazione pecuniaria spettante in caso di negato imbarco, di cui al precedente punto B, a meno che il passeggero non sia stato avvertito una o due settimane prima della partenza della cancellazione del volo; oppure qualora tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza gli sia stato proposto un volo in partenza al massimo 2 ore prima dell’orario di partenza previsto ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore; oppure se meno di 7 giorni prima della partenza gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permettesse di raggiungere la destinazione finale, con partenza non più di un’ora prima e meno di 2 ore dopo l’arrivo previsto.
Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
La compensazione pecuniaria non è comunque dovuta qualora la cancellazione del volo sia dipesa da cause di forza maggiore.
In caso di ritardo prolungato il passeggero ha diritto all’assistenza se il volo è ritardato di 2 ore o più rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree di lunghezza inferiore o pari a 1500 km; di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori 1500 km e per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km; di 4 o più ore per tutte le altre tratte.
Qualora il ritardo sia di almeno 5 ore il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile nonché ad un volo di ritorno verso il punto di partenza.
In caso di presunta violazione dei diritti dei passeggeri avvenuta in aeroporto italiano sarà possibile proporre reclamo all’ENAC.

PROBLEMATICHE CONNESSE AI BAGAGLI
I bagagli sono gli oggetti che il passeggero del volo consegna alla compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aereo e che non saranno quindi accessibili durante il volo. I bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo.
La compagnia aerea è obbligata a rilasciare al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.
All’arrivo nel luogo di destinazione, in caso smarrimento o danneggiamento del bagaglio, il passeggero, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli, deve compilare un documento denominato P.I.R. – Property Irregularity Report presso l’apposito Ufficio Lost and Found. A questo punto verrà poi seguita una apposita procedura per l’avvio della pratica di risarcimento nei confronti della compagnia aerea.
In caso di Smarrimento: se il bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. si considera smarrito, ed è pertanto possibile chiedere il risarcimento.
Per la consegna in ritardo: se il bagaglio viene ritrovato, entro 21 giorni dalla effettiva avvenuta consegna è possibile comunque chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine conservare la documentazione che attesta le spese: scontrini, ricevute, ecc.).
Per il danneggiamento: entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio è possibile chiedere il risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto aereo.
Per le richieste di rimborso e di risarcimento, è necessario inviare all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della relativa compagnia aerea la documentazione in originale a mezzo pec o raccomandata a/r (ricevuta del biglietto, scontrino di accettazione del bagaglio, P.I.R., elenco del contenuto del bagaglio smarrito o danneggiato oppure della merce acquistata in sostituzione degli effetti personali tardivamente consegnati con ricevute di acquisto, coordinate bancarie per l’accredito delle somme riconosciute).
In ogni caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.000 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa 1.164 euro), in caso di compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, e fino a circa 19 euro per kg di bagaglio in caso di compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero, al momento del check-in, abbia effettuato una particolare dichiarazione di interesse speciale alla consegna e quindi pagato l’eventuale sovrapprezzo relativo ad una assicurazione integrativa sul bagaglio. In tal caso, la compagnia aerea è tenuta al risarcimento fino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che la somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.
In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Federconsumatori più vicine a Voi per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.